Rendicontazione proventi violazioni codice della strada

L'art. 142, comma 12 quarter, del decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 prevede per tutti gli Enti locali (comuni, unioni di comuni, province e Città Metropolitane) l'obbligo di rendicontare, entro il termine del 31 Maggio di ciascun anno, i proventi relativi alle violazioni del Codice della strada dell'esercizio precedente. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno del 30.12. 2019, sono state impartite disposizioni di dettaglio sul predetto obbligo di rendicontazione e sulle modalità di accesso alla procedura informatica per la trasmissione dei dati.
Le recenti modifiche normative al predetto art. 142, comma 12 quarter, del D.Lgs n. 285/92 - apportate dal D.L. 10.09.2021, n. 121, convertito, con modificazioni, della L. 09.11.2021, n. 156 - hanno introdotto l'obbligo in capo a ciascun ente locale di pubblicare la relazione sui proventi.

 
Descrizione
Rendicontazione proventi violazioni codice della strada - 2021 (237.45 KB)
Inserita il 01/06/2022
Modificata il 01/06/2022
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